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Malasanità, sedici anni per ottenere giustizia. Ma la sentenza non basta a riscuotere

Il Tribunale di Palermo riconosce alla paziente un risarcimento di oltre 24 mila euro per un intervento al piede eseguito nel 2010. Sul recupero del credito pesa però il nodo della procedura concorsuale della clinica e delle misure protettive richiamate nella sentenza.

Un intervento al piede, la speranza di camminare meglio, poi il dolore che rimane e una deformità che peggiora. Infine, sedici anni dopo l’operazione, una sentenza riconosce la responsabilità della struttura sanitaria. Ma tra ottenere ragione e recuperare il risarcimento può aprirsi un’altra distanza, fatta di procedure concorsuali e protezioni del patrimonio aziendale.
È una vicenda che pone una domanda precisa, ovverosia, quanto vale, per una persona danneggiata, il riconoscimento di un diritto se resta incerta la possibilità di ottenere concretamente quanto le spetta?

L’intervento nel 2010 e il lungo percorso giudiziario

La storia comincia il 6 luglio 2010, quando una donna viene sottoposta, in una clinica privata palermitana (Villa Serena), a un intervento per correggere l’alluce valgo e alcune dita a martello del piede destro. L’operazione dovrebbe migliorare una condizione già compromessa. Secondo quanto accertato nel processo, invece, non realizza la correzione attesa e determina un aggravamento funzionale ed estetico dell’avampiede.
Seguono fisioterapia, visite specialistiche e la ricerca delle ragioni di quel risultato. Nel 2021 viene avviato un accertamento tecnico preventivo; nel 2023 prende avvio il giudizio di merito.
Assistita dall’avvocato Raimondo Cammalleri, la paziente ottiene la sentenza n. 4632/2026 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 9 luglio 2026, cioè, un riconoscimento arrivato a sedici anni dall’intervento.

La responsabilità della clinica e il risarcimento riconosciuto

I consulenti nominati dal Tribunale individuano un danno riconducibile all’esecuzione imperita dell’intervento. La clinica contesta gli addebiti, richiama possibili complicanze e sostiene che il chirurgo ortopedico fosse un collaboratore esterno.
Il giudice chiarisce però che la struttura risponde anche dell’operato dei professionisti dei quali si avvale per adempiere ai propri obblighi verso i pazienti.
Il Tribunale ha riconosciuto alla paziente un risarcimento di 24.534,94 euro, oltre interessi e spese processuali, condannando la clinica al pagamento. La somma riguarda il danno aggiuntivo causato dall’errata esecuzione dell’intervento, che ha aggravato le condizioni del piede sotto il profilo funzionale ed estetico.
Nei rapporti interni tra clinica e chirurgo, la responsabilità viene ripartita al 50%, con condanna del medico a rimborsare alla struttura 12.267,47 euro.

Consenso informato, il problema dei moduli generici

Un altro passaggio riguarda il consenso informato. I consulenti descrivono moduli estremamente generici, senza adeguate indicazioni sulle complicanze e sulla tecnica chirurgica prescelta.
Il Tribunale non riconosce tuttavia un autonomo risarcimento per la lesione dell’autodeterminazione, ritenendo insufficientemente allegati gli ulteriori pregiudizi. Resta il rilievo sulla qualità dell’informazione ricevuta dalla paziente prima dell’operazione.

Firmare un modulo dovrebbe essere il punto di arrivo di un confronto comprensibile su benefici, rischi e alternative. Quando l’informazione è generica, la libertà di scelta si indebolisce.
Anche per questo la vicenda supera il singolo episodio e interroga il rapporto di fiducia tra cittadini e strutture sanitarie, ovvero, il paziente deve poter capire che cosa gli viene proposto e quali conseguenze può affrontare.

Le misure protettive e il blocco delle azioni esecutive

Il nodo più amaro emerge quando si passa dal riconoscimento del diritto alla possibilità di ottenere il pagamento.
La sentenza riferisce che nel febbraio 2024 la società aveva chiesto l’accesso a una procedura concorsuale, ottenendo misure protettive, cioè il divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società e sui beni e diritti utilizzati per l’attività d’impresa.
La conseguenza concreta è questa: finché opera quella protezione, il creditore non può utilizzare il pignoramento per recuperare forzatamente il proprio credito. Il processo può proseguire e accertare la responsabilità della struttura, ma la sentenza favorevole non consente, da sola, di superare il blocco delle iniziative esecutive individuali.
Non si tratta, dunque, di confondere il risarcimento riconosciuto con una sua riduzione. Il problema è comprendere quanto quel diritto sia concretamente esigibile e attraverso quali modalità possa essere soddisfatto.
La durata delle misure protettive e gli effetti della procedura concorsuale richiedono una verifica degli ulteriori provvedimenti, un incubo per la paziente che dovrebbe accettare l’assunto che la sola sentenza risarcitoria non permette di affermare che il blocco sia ancora oggi operante.

Continuità aziendale e tutela delle vittime di errori sanitari

Per la paziente, la distanza fra il credito accertato e il denaro recuperabile significa altra incertezza. Il ristoro deve rispondere a bisogni concreti, anche urgenti, dopo un’attesa già durata anni.
Il problema civile e politico rimane. Salvaguardare l’assistenza sanitaria e i posti di lavoro è un obiettivo meritevole. Ma anche la vittima di un errore sanitario deve essere protetta nelle conseguenze concrete.
Una procedura può rispettare la legge e lasciare comunque una profonda sensazione d’ingiustizia a chi attende un risarcimento dopo anni di sofferenza.
La paziente non ha scelto di finanziare l’impresa né di condividerne il rischio economico. Vi si è affidata per essere curata. È inaccettabile che il costo della crisi possa ricadere anche su chi ha già pagato con la propria salute.
La tutela della continuità aziendale deve accompagnarsi a garanzie effettive per i danneggiati. Altrimenti, dopo il danno e l’attesa, resta una terza ferita: avere ragione senza riuscire a ottenere ciò che spetta. (V.L.)